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Sez. 1, Sentenza n. 14724 del 20/10/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174743 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - CIRCOSTANZE SPECIALI - CIRCOSTANZA DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI EFFETTO DEVOLUTIVO DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174743-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - CIRCOSTANZE SPECIALI - CIRCOSTANZA DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI EFFETTO DEVOLUTIVO DELL'IMPUGNAZIONE.*

La circostanza attenuante - prevista dall'art. 311 cod. pen. in tema di delitti contro la personalità dello stato - della lieve entità del fatto differisce da quella regolata dall'art. 114 cod. pen. e cioè della partecipazione di minima importanza, poiché il parametro di valutazione nel primo caso è costituito dalla effettiva gravità del fatto-reato con riguardo alle caratteristiche oggettive dell'Azione criminosa, nel secondo invece è correlato soltanto all'incidenza ed all'importanza del ruolo svolto da ciascun imputato nel reato concorsuale. (nella specie è stato ritenuto che, in base al principio dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, quando quest'ultima venga proposta per ottenere il riconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 citato, il gravame non si riferisce anche all'altra menzionata attenuante). (V mass n 166637).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., Cod. Pen. art. 311, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)