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Sez. 2, Sentenza n. 475 del 02/03/1967 (Rv. 326424 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326424-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai fini dell'accertamento della sussistenza di un determinato rapporto di lavoro, in Sede di legittimita e censurabile soltanto l'individuazione dei criteri astratti, generali e teorici, da applicare al caso concreto per la definizione del rapporto; non e sindacabile, se adeguatamente e logicamente motivata, la valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto il giudice a ritenere la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso sottoposto al suo esame, tale valutazione costituisce, infatti, un apprezzamento di fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)