Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3753 del 18/02/2014 (Rv. 629984 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Benefici prima casa - Attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di condizioni inserite nell'atto di separazione consensuale - Decadenza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta "prima casa", bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)