diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2273 del 03/02/2014 (Rv. 629512 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Tributi - Benefici fiscali "prima casa" - Assegnazione casa familiare in sede di divorzio - Fruibilità del beneficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629512-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali "prima casa" sono preclusi, a norma dell'art 1 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota II bis, lett. b) e c), se l'acquirente ha la disponibilità di altro immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, sicchè la disponibilità della casa familiare derivante dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, non integrando un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento di natura atipica, consente l'accesso ai suddetti benefici.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)