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Sez. 6, Sentenza n. 5786 del 03/04/2000 Ud. (dep. 18/05/2000) Rv. 220574 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE | Reato di pericolo - Configurabilità - Necessità che l'autorità sia in concreto ingannata e che un procedimento penale sia realmente iniziato - Insussistenza - Mera possibilità che inizi un procedimento penale - Configurabilità del reato.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220574-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE

Ai fini della configurabilità della simulazione di reato, di cui all'art. 367 cod. pen., che, essendo un reato di pericolo, risulta integrato allorché la falsa denuncia di reato determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta al suo accertamento, non è necessario che l'autorità sia stata in concreto ingannata né che un procedimento penale sia stato realmente iniziato, bastando che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini. Ne consegue che la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la non verosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)