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Sez. L, Ordinanza n. 23474 del 02/09/2024 (Rv. 672199-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Prestazioni a carico del Fondo di garanzia INPS - Documentazione necessaria - Individuazione ad opera del Comitato amministratore - Limiti - Deroga alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672199-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia dell'Inps, spetta al comitato amministratore del predetto ente previdenziale, ai sensi dell'art. 26, lett. b), l. n. 88 del 1989, l'individuazione della documentazione necessaria al fine dell'erogazione delle prestazioni, ma l'esercizio di detto potere va espletato con ragionevolezza, in modo tale da non vanificare o rendere eccessivamente difficile la tutela del diritto e senza deroghe alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la necessità della produzione dell'originale del titolo esecutivo al fine dell'erogazione della prestazione, essendo sufficiente anche la copia conforme o quella fotostatica non disconosciuta).

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 26 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)