diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9231 del 19/04/2010 (Rv. 613514 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS - Presupposti - Necessità di preventiva informativa all'Istituto previdenziale - Esclusione - Potere dell'INPS di regolamentazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613514-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all'INPS, in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l'INPS aveva rifiutato il pagamento del TFR al lavoratore a causa della mancata consegna del modello TFR 3-bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell'INPS "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)