diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3755 del 28/12/1971 (Rv. 355574 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI - AGGRAVAMENTO PER EVOLUZIONE DI MALATTIA GIA ACCERTATA.*
Stato
decisa il 1971-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355574-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI - AGGRAVAMENTO PER EVOLUZIONE DI MALATTIA GIA ACCERTATA.*

Gia dall'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 e desumibile il principio, poi evidenziato dal legislatore con l'art 6 della legge 18 marzo 1968 n 238, secondo cui ai fini del diritto alla pensione di invalidita puo tenersi conto anche delle infermita che abbiano raggiunto il livello invalidante nel corso della fase giudiziale; ma poiche cio non puo tradursi in una sostanziale obliterazione del disposto dell'art 460 cod proc civ e pur sempre necessario che si tratti di un aggravamento o comunque di un'evoluzione di infermita gia accertata in Sede amministrativa. (V 1777'71, mass n 352276; 1372'70, mass n 347117; 12'70, mass n 344611).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)