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Sez. 2, Sentenza n. 456 del 22/02/1971 (Rv. 350062 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - ESENZIONE - CONTROVERSIE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - RICORSO DELL'INPS - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350062-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - ESENZIONE - CONTROVERSIE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - RICORSO DELL'INPS - INAPPLICABILITA - LIMITI.*

Il deposito per il caso di soccombenza, richiesto dall'art 364 cod proc civ, non ha carattere fiscale, ma costituisce una sanzione diretta a porre una remora a ricorsi infondati, e pertanto non rientra nell'ambito delle agevolazioni o esenzioni concesse all' istituto nazionale per la previdenza sociale a norma degli artt 109 e 122 RD n 1827 del 1935. Quando, pertanto, si verta in tema di controversia che non riguarda direttamente la pretesa di lavoro o di previdenza o assistenza obbligatoria deve dichiararsi inammissibile il ricorso per Cassazione del predetto istituto non preceduto dal deposito per soccombenza. (nella specie, si contendeva del grado ipotecario spettante ai creditori concorrenti in un procedimento di esecuzione forzata). (Conf 2099'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 109, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)