Sez. 1, Sentenza n. 3473 del 04/08/1977 (Rv. 387042 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - ESENZIONE - IN GENERE - RICORSI PROPOSTI DALL'INPS - ESENZIONE DAL DEPOSITO - ESCLUSIONE LIMITI - FATTISPECIE (FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE REVOCATORIA PROPOSTA DAL CURATORE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI DAL PREDETTO).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - ESENZIONE - IN GENERE - RICORSI PROPOSTI DALL'INPS - ESENZIONE DAL DEPOSITO - ESCLUSIONE LIMITI - FATTISPECIE (FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE REVOCATORIA PROPOSTA DAL CURATORE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI DAL PREDETTO).*
Fra le agevolazioni ed esenzioni tributarie, concesse all'INPS dagli artt 109 e 122 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827, non rientra l'esonero dal deposito per il caso di soccombenza, previsto dallo art 364 cod proc civ a pena d'inammissibilita del ricorso per Cassazione, il quale non ha carattere fiscale. Pertanto, l'istituto e soggetto all'Obbligo dell'indicato deposito, con riguardo al ricorso avverso sentenza che non sia emessa in controversia di lavoro, o di assistenza e previdenza obbligatorie, quale e quella pronunciata su Azione revocatoria proposta dal curatore del fallimento del datore di lavoro, con riguardo a contributi previdenziali versati da quest'ultimo. (V 456/71, mass n 350062).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 109, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)