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Sez. 2, Sentenza n. 4542 del 11/08/1982 (Rv. 422518 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - OPERE ESEGUITE DA UN CONDOMINO CONCERNENTI BENI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA, MA INCIDENTE SUL DECORO DELL'EDIFICIO - DISCIPLINA ALL'UOPO DETTATA DAL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO OVVERO, SU DELEGA DI QUESTO, DALL'ASSEMBLEA DI CONDOMINIO - LEGITTIMITÀ - DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA CONCERNENTE LA CONTRARIETÀ AL DECORO DELL'EDIFICIO DI UNA DATA OPERA DA ESEGUIRSI SU BENI IN PROPRIETÀ ESCLUSIVA (APPROVAZIONE DEI "DOPPI VETRI" NELLE APERTURE DEGLI APPARTAMENTI), CON IL CONSEGUENTE DIVIETO - IMPUGNATIVA DEL CONDOMINO INTERESSATO - NELLE FORME E MODI DI CUI ALL'ART. 1137 CODICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1982-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422518-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - OPERE ESEGUITE DA UN CONDOMINO CONCERNENTI BENI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA, MA INCIDENTE SUL DECORO DELL'EDIFICIO - DISCIPLINA ALL'UOPO DETTATA DAL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO OVVERO, SU DELEGA DI QUESTO, DALL'ASSEMBLEA DI CONDOMINIO - LEGITTIMITÀ - DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA CONCERNENTE LA CONTRARIETÀ AL DECORO DELL'EDIFICIO DI UNA DATA OPERA DA ESEGUIRSI SU BENI IN PROPRIETÀ ESCLUSIVA (APPROVAZIONE DEI "DOPPI VETRI" NELLE APERTURE DEGLI APPARTAMENTI), CON IL CONSEGUENTE DIVIETO - IMPUGNATIVA DEL CONDOMINO INTERESSATO - NELLE FORME E MODI DI CUI ALL'ART. 1137 CODICE CIVILE.*

L'esecuzione nell'edificio in condominio di opere che, pur incidendo su beni in proprietà esclusiva, mettano in pericolo interessi comuni tutelati dalla legge, quale quello connesso al decoro dell'edificio, che costituisce un particolare aspetto del godimento dei beni e servizi comuni, è legittimamente disciplinata non solo direttamente dal regolamento condominiale ma anche fissata, su delega di questo, dall'assemblea condominiale, tra i cui compiti è compresa la disciplina della conservazione e manutenzione delle cose comuni. Consegue che l'eventuale impugnativa, da parte del condomino che contesti la valutazione dell'assemblea che abbia ritenuto la contrarietà al decoro dell'edificio di una data opera (nella specie: apposizione dei "doppi vetri" nelle aperture degli appartamenti) e l'abbia vietata, va proposta nei termini stabiliti dall'art. 1137 cod. civ., senza che rilevi che all'epoca della delibera il condomino non fosse ancora tale, poiché gli aventi causa dagli originari condomini restano vincolati dalle delibere assembleari legittimamente prese a suo tempo in ordine agli interessi comuni del condominio. (V 2904/76, mass n 381668).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)