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Sez. 2, Sentenza n. 2904 del 22/07/1976 (Rv. 381668 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITAZIONI ALL'USO - CONDIZIONI - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - APPOGGIO DI INSEGNA LUMINOSA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381668-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITAZIONI ALL'USO - CONDIZIONI - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - APPOGGIO DI INSEGNA LUMINOSA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*

In materia di condominio degli edifici, l'utilizzazione da parte del singolo condomino delle cose comuni, tra cui rientra il muro perimetrale, e legittima purche non alteri la destinazione del bene e non impedisca agli altri condomini di farne un pari uso, secondo il loro diritto. Anche l'appoggio al muro perimetrale di una insegna luminosa non e vietato dalla legge, rientrando nell'uso normale del bene comune. Tale regime legale delle cose comuni puo essere pero sottoposto ad una diversa disciplina del regolamento di condominio, il quale, tuttavia, non puo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli Atti di acquisto e dalle convenzioni e in nessun caso puo derogare alle norme di legge ivi elencate. (nella specie, la suprema Corte ha riconosciuto esatto il principio affermato dai giudici del merito, i quali avevano escluso che la norma del regolamento di condominio, secondo cui era richiesto il consenso dell'assemblea per l'apposizione di insegne sui muri perimetrali dell'edificio costituisse una menomazione dei diritti dei singoli condomini e avevano riconosciuto che essa atteneva all'uso e al godimento di una parte comune dell'edificio, per cui la legge prevede la disciplina mediante deliberazione dell'assemblea). (V 2020/73, mass n 365171; (V 1975/73, mass n 365086).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)