Sez. 1, Sentenza n. 1254 del 13/03/1989 (Rv. 462126 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE - GIUDIZIO DI DANNO - COMPENSO REVISIONALE SPETTANTE ALL'APPALTATORE - POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO - DETRAIBILITÀ DEL PREDETTO COMPENSO DEL DANNO DA DOVERSI RISARCIRE DALL'APPALTATORE - ESCLUSIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE - GIUDIZIO DI DANNO - COMPENSO REVISIONALE SPETTANTE ALL'APPALTATORE - POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO - DETRAIBILITÀ DEL PREDETTO COMPENSO DEL DANNO DA DOVERSI RISARCIRE DALL'APPALTATORE - ESCLUSIONE.*
In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di rescissione del contratto per colpa dell'appaltatore, del danno che questi è tenuto a risarcire non va detratto il compenso revisionale che gli sarebbe spettato, giacché il relativo importo, spettando solo ove l'amministrazione, avvalendosi della facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, lo riconosca, è correlato ad una posizione di interesse legittimo dell'appaltatore che non può essere presa in considerazione nel giudizio di danno. (V 4099/87, mass n 452880; (V 2368/86, mass n 445492).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)