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Sez. U, Sentenza n. 2368 del 05/04/1986 (Rv. 445492 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE - ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DELLA P.A. IN TEMA DI REVISIONE DEL PREZZO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - POSIZIONE DELLO APPALTATORE - DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELABILITÀ DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1986-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445492-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE - ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DELLA P.A. IN TEMA DI REVISIONE DEL PREZZO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - POSIZIONE DELLO APPALTATORE - DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELABILITÀ DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.*

In tema di revisione del prezzo di appalto di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore, che ha natura di interesse legittimo nella fase in cui l'amministrazione è chiamata a stabilire se tale revisione possa essere o meno accordata, vertendosi in materia di determinazioni discrezionali correlate a preminenti interessi pubblicistici, assume consistenza di diritto soggettivo dopo che l'amministrazione medesima abbia positivamente esercitato detto potere discrezionale, accordando esplicitamente od implicitamente la revisione, e, pertanto, è tutelabile davanti al giudice ordinario, al pari di qualsiasi altra ragione creditoria, sia per quanto riguarda la liquidazione dell'entità della revisione, sia per quanto riguarda la responsabilità della debitrice per interessi ed eventuale maggior danno a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., a partire dalla data dell'insorgenza dell'obbligazione, cioè da quella del suddetto riconoscimento della revisione stessa. (V 1363/83, mass n 426172).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 21/06/1964 num. 463 art. 2, Legge 21/12/1974 num. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)