Sez. L, Sentenza n. 13838 del 08/11/2001 (Rv. 550101 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Erronea dichiarazione della contumacia - Non incidenza sull'attività difensiva della parte o sul contenuto della decisione - Denunciabilità del vizio in cassazione - Esclusione - Fattispecie relativa a contumacia dichiarata nella sentenza d'appello senza precedenti limitazioni al diritto di difesa della parte e con esame in sentenza delle sue difese.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI
L'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non ha determinato in concreto qualche pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, né ha inciso sulla decisione. (Nella specie, in un procedimento d'appello in materia di lavoro, l'appellato si era regolarmente costituito ma poi non era comparso all'udienza di discussione - peraltro regolarmente tenuta - ed era stato indicato in sentenza come non costituito e contumace; la S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da tale parte, rilevando che non si era verificata alcuna illegittima limitazione alla sua attività difensiva e che la motivazione della sentenza impugnata smentiva la doglianza relativa al mancato esame delle sue difese e della relativa documentazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)