Sez. L, Sentenza n. 7108 del 10/06/1992 (Rv. 477642 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Costituzione e comparizione delle parti | Erronea dichiarazione della contumacia dell'appellato contenuta nella sentenza di accoglimento del gravame - Automatico annullamento di quest'ultima - Esclusione - Limiti - Esame delle censure contro le statuizioni di merito da parte della Corte di Cassazione - Ammissibilità - Accoglimento del ricorso - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Appello - Costituzione e comparizione delle parti
Nel caso in cui il giudice di appello - in violazione del principio secondo cui la procura speciale al difensore rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite ecc.), senza alcuna indicazione limitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello - abbia, in tale giudizio, dichiarato erroneamente la contumacia dell'appellato, l'erroneità di tale dichiarazione, ove questa sia stata resa solo con la sentenza di accoglimento del gravame, senza incidere né sullo svolgimento dell'attività processuale e di difesa, nel corso di tale giudizio, della parte dichiarata contumace né sul regolamento delle spese dello stesso giudizio, non comporta automaticamente l'annullamento della sentenza di appello, e non esime quindi la Corte di Cassazione dall'esame delle censure contro le statuizioni di merito di tale sentenza formulate dalla stessa parte, il cui accoglimento soltanto può far sì che l'illegittima dichiarazione di contumacia anzidetta assuma rilievo nel successivo giudizio di rinvio, ai fini del provvedimento in ordine alle spese processuali sostenute dalla parte erroneamente ritenuta contumace nel giudizio di secondo grado conclusosi con la sentenza cassata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)