Sez. 1, Sentenza n. 120 del 13/01/1997 Cc. (dep. 09/05/1997) Rv. 207372 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Motivo di nullità del provvedimento assunto dal giudice - Esclusione - Motivo di ricusazione - Configurabilità.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
L'incompatibilità del giudice, disciplinata dagli artt. 34 e segg. cod. proc. pen., non è motivo di nullità del provvedimento adottato, ma attribuisce all'interessato esclusivamente la facoltà di chiedere la ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)