Sez. U, Sentenza n. 5 del 17/04/1996 Cc. (dep. 08/05/1996) Rv. 204464 - 01
Giudice - In genere | Capacità del giudice - Presenza di cause di incompatibilità o astensione - Incidenza sulla capacità - Esclusione - Ragioni.
Giudice - In genere
L'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)