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Sez. 6, Sentenza n. 3391 del 12/12/2002 Ud. (dep. 23/01/2003) Rv. 223650 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Mancata applicazione di circostanze attenuanti da parte del giudice di appello - Richiesta implicita della attenuante - Richiesta esplicita di riduzione di pena - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223650-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

L'attenuante di costituzione dell'evaso dagli arresti domiciliari può essere applicata dal giudice d'appello anche se non sia dedotta con uno specifico motivo, qualora nelle conclusioni il difensore abbia richiesto il minimo della pena, sempre che vi sia adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 n. 5, Cod. Pen. art. 385 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)