Sez. 1, Sentenza n. 4978 del 12/10/1995 Cc. (dep. 09/11/1995) Rv. 202675 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione | Mancata applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice di appello - Mancata richiesta nei motivi di appello e nel giudizio di secondo grado - Omessa motivazione sul punto - Incensurabilità in Cassazione.
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione
Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere di applicare una o più attenuanti, non è censurabile in sede di legittimità, né è configurabile al riguardo un obbligo di motivazione in assenza di una richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)