Sez. 5, Sentenza n. 16848 del 24/07/2014 (Rv. 632236 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Autore della violazione tributaria - Concorrente nel reato tributario - Applicabilità nei suoi confronti anche delle sanzioni amministrative - Ammissibilità - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'art. 19, comma 2, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si limita ad enunciare l'applicabilità delle sanzioni nei confronti di coloro, diversi dalle persone fisiche, "nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione" e non introduce, pertanto, a favore di quest'ultimo, ove sia anche concorrente nel reato tributario, alcuna riserva d'impunità, che sarebbe irragionevole ed in contrasto con il principio di personalizzazione delle sanzioni tributarie, restando solo, in tale ipotesi, per ovvie esigenze di connessione con il reato, sospesa, sino all'esito del procedimento penale, l'esecuzione della sanzione amministrativa, ai sensi del successivo art. 21, comma 2, del citato d.lgs.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)