Sez. 5 - , Sentenza n. 5432 del 03/03/2017 (Rv. 643240 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 19 del d.lgs. n. 74 del 2000 – Sentenza ex art. 444 c.p.p. a carico di rappresentante della società – Annullamento della sanzione nei confronti dell’ente – Esclusione – Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 sancisce la permanenza della responsabilità dei soggetti dotati di personalità giuridica, a prescindere dalle vicende giudiziarie riguardanti i relativi rappresentanti, attesa la prevista responsabilità solidale, sicché la sentenza ex art. 444 c.p.p. a carico del rappresentante della società in relazione alle medesime violazioni di norme tributarie non comporta l’annullamento della sanzione nei confronti dell’ente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)