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Sez. 3, Ordinanza n. 4640 del 28/02/2007 (Rv. 596345 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito del'esposizione sommaria dei fatti della causa - Ricorso per revocazione - Denuncia dell'erroneo apprezzamento su detto requisito - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596345-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

È inammissibile, perché non denuncia un errore di fatto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., bensì una violazione della disposizione di cui al n. 3 del'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione, con il quale si deduca come motivo di revocazione l'errore che la la sentenza avrebbe compiuto nel ritenere il ricorso oggetto di decisione inammissibile per carenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)