Sez. L, Ordinanza n. 9987 del 26/04/2007 (Rv. 597442 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Decisione in camera di consiglio - Art. 380 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni - Riferimento alla data di pubblicazione della relativa istanza - Necessità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In tema di regolamento di competenza, la disciplina della trattazione in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 40 del 2006, è applicabile, nel caso in cui il regolamento sia stato promosso d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., a condizione che il provvedimento con cui è stata avanzata la relativa richiesta sia stato pubblicato in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 cit.; la richiesta di regolamento d'ufficio è infatti assimilabile più ad un provvedimento giurisdizionale che ad un ricorso per cassazione, con la conseguenza che, in mancanza di una disciplina transitoria specifica, trova applicazione quella generale dettata dall'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., che fa riferimento alla data di pubblicazione del provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 10, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 11, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)