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Sez. 3, Sentenza n. 53132 del 04/04/2017 Ud. (dep. 22/11/2017) Rv. 271992 - 01

NULLITÀ - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Reato di cui all'articolo 111, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 - Necessità di un'analitica descrizione delle misure di sicurezza nel capo d'imputazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271992-01

NULLITÀ - IN GENERE

In tema di violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro di cui al comma 6 dell'articolo 111 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81per lavori in quota, non è configurabile la nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso di omessa indicazione nel capo d'imputazione delle specifiche misure di sicurezza non istallate, in quanto esse sono agevolmente individuabili dalla prescrizione impartita al contravventore dall'organo di vigilanza che costituisce il necessario presupposto del reato contestato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 551 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 111 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)