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Sez. 1, Sentenza n. 20628 del 12/02/2008 Ud. (dep. 22/05/2008) Rv. 239986 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Mancata enunciazione dell'ambito spazio - Temporale della condotta - Nullità del decreto - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239986-01

UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO

La mancata enunciazione, nel decreto che dispone il giudizio, dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di "insufficiente motivazione" soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto. (Nella specie si è ritenuto che non desse luogo ad alcun rilievo la contestazione formulata nei seguenti termini: "per avere con petulanza o comunque per biasimevole motivo, recato molestia mediante ripetute telefonate e lettere, nonché presentandosi presso la loro abitazione e nei posti di lavoro, in Roma negli anni 2002-2004").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)