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Sez. U, Sentenza n. 904 del 17/12/1999 (Rv. 532293 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio nazionale forense - Ricorso per Cassazione - Disciplina applicabile - Esposizione sommaria dei fatti - Necessità.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532293-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena d'inammissibilità dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per cassazione, trova applicazione anche con riguardo al ricorso presentato avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, considerato che ai ricorsi presentati avverso le decisioni indicate si applicano le disposizioni del codice di rito riguardanti il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)