Sez. L, Sentenza n. 6291 del 25/10/1986 (Rv. 448530 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI COLLOCATI A RIPOSO DOPO IL 31 DICEMBRE 1973 - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTO AI FINI DELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI COLLOCATI A RIPOSO DOPO IL 31 DICEMBRE 1973 - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTO AI FINI DELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nell'indennità premio fine servizio, spettante ai dipendenti degli enti locali collocati a riposo dopo il 31 dicembre 1973, va computata anche l'indennità integrativa speciale limitatamente a quella comprendente gli aumenti scattati fino al 31 gennaio 1977, atteso che la legge 7 luglio 1980 n. 299 (applicabile retroattivamente anche ai collocamenti in quiescenza avvenuti prima della sua data di entrata in vigore) - nello stabilire che a decorrere dall'1 gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959 n. 324 e corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL gestione previdenza, è soggetta alla contribuzione previdenziale e va computata nella base di calcolo dell'indennità premio fine servizio ove il rapporto sia cessato dopo il 31 dicembre 1973 - richiama come limite quantitativo quello previsto dall'art. 1 legge 31 marzo 1977 n. 91 che ha congelato l'indennità di contingenza agli aumenti scattati fino al 31 gennaio 1977 ai fini del computo della stessa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità. (V 3184/86, mass n 446176; (V 3519/84, mass n 435519).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 art. 1, Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)