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Sez. L, Sentenza n. 3519 del 13/06/1984 (Rv. 435519 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CRITERIO DI CALCOLO EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 152 DEL 1968 - RILEVANZA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PER LA PARTE CONCERNENTE L'ANZIANITÀ CONVENZIONALE O FIGURATIVA - ESCLUSIONE - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTO AI FINI DELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435519-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CRITERIO DI CALCOLO EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 152 DEL 1968 - RILEVANZA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PER LA PARTE CONCERNENTE L'ANZIANITÀ CONVENZIONALE O FIGURATIVA - ESCLUSIONE - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTO AI FINI DELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema d'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, il criterio di calcolo previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152 ("un quindicesimo" ecc.) vale soltanto per la liquidazione dell'indennità afferente al periodo di effettivo servizio e non anche per la Determinazione della medesima indennità per la parte concernente l'anzianità convenzionale o figurativa riconosciuta dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 ai dipendenti dello stato ex combattenti ed assimilati ed estesa al personale dipendente indicato dall'art. 4 di questa stessa legge; infatti, in virtù del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 824 del 1971, detta Determinazione deve avvenire a norma dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, che fissa un criterio di calcolo eguale per tutti i destinatari del beneficio combattentistico, e perciò sulla base di un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua, escluse le mensilità aggiuntive (computabili invece ai fini dell'indennità premio di servizio relativa agli anni di anzianità effettiva) ma compresa l'indennità integrativa speciale, della quale l'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 espressamente dispone la computabilità ai fini dell'indennità premio di servizio per il personale collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973. (V 2803/83, mass n 427714; (V 155/83, mass n 424979; (V 151/83, mass n 424968; (V 5972/82, mass n 423719; (V 3411/82, mass n 421386; (V 2159/82, mass n 420040; (V 257/82, mass n 417960; (V 1607/80, mass n 405188; (V 1401/80, mass n 404947).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)