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Sez. 3, Sentenza n. 755 del 04/02/1980 (Rv. 404202 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO ED INVIO DELLA RACCOMANDATA AL DESTINATARIO - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404202-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO ED INVIO DELLA RACCOMANDATA AL DESTINATARIO - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Nella notificazione eseguita mediante consegna al portiere, l'invio della lettera raccomandata al destinatario e la sottoscrizione dell'originale da parte del portiere non attengono alla validita dell'operazione e la loro omissione, concretandosi in una mera irregolarita, non determina la nullita della notificazione medesima. (Conf 4111/79, mass n 400616; (Conf 397/74, mass n 368090; (Conf 353/71, mass n 349903; (Conf 198/68, mass n 331068; (Conf 1204/67, mass n 327675).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)