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Sez. 2, Sentenza n. 1204 del 30/05/1967 (Rv. 327675 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA AL PORTIERE O AD UN VICINO DI CASA - OMISSIONE O RITARDO NELLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CONSEGNATARIO DELL'ATTO O NELLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327675-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA AL PORTIERE O AD UN VICINO DI CASA - OMISSIONE O RITARDO NELLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CONSEGNATARIO DELL'ATTO O NELLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

In tema di notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio, la Mancanza o il ritardo nell'adempimento delle formalita previste dal quarto comma dell'art. 139 cod. proc. civ. costituiscono solo mera irregolarita che attiene alla consegna dell'atto e non mai vizio che incida sulla validita della notificazione, essendo sufficiente per questa che l'atto sia consegnato ad una delle persone abilitate a riceverlo. (Conf. 1141-66, 748-66, 247-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)