Sez. L, Sentenza n. 1003 del 09/02/1984 (Rv. 433178 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PREESISTENZA - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRESISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INVALIDITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PREESISTENZA - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRESISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INVALIDITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 1983 n. 163 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 comma primo del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 nella parte in cui non prevede che si consideri come invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo e subisca un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso ed i cui effetti si estendano alle situazioni ad essa anteriori sulle quali non si sia ancora formato il giudicato) consegue che la preesistenza di una tale condizione di Invalidità non preclude la valutazione della medesima ai fini della concessione della relativa pensione qualora sopravvenga una ulteriore riduzione della capacità di guadagno nel corso del rapporto assicurativo, concretandosi con gli altri requisiti contributivi la situazione disciplinata dalla suddetta norma. (V 2984/77, mass n 386535).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)