Sez. L, Sentenza n. 8218 del 16/06/2000 (Rv. 537673 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenze di Cassazione - Revocabilità - Presupposti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto costituente motivo di revocazione ai sensi dell'articolo 395 n. 4 cod. proc. civ. ricorre quando è ritenuto sussistente un fatto insussistente e viceversa; per la revocabilità delle sentenze di cassazione, tale errore deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve quindi avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione (nella specie, è stata revocata la sentenza della S.C. che, decidendo in tema di esonero di autoferrotranviere inabile, aveva supposto l'inesistenza della verifica della possibilità di impiego del lavoratore in altre mansioni, fatto che era invece pacificamente esistente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)