Sez. 3, Sentenza n. 605 del 17/01/2003 (Rv. 559799 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di Cassazione - Caratteri - Errore di percezione e non di diritto - Decisività.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., deve essere un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva. In quanto errore di percezione, e non errore di diritto, esso deve consistere nella erronea supposizione dell'esistenza di un fatto, o della sua inesistenza, che, dal confronto con gli atti e i documenti della causa risulti escluso in modo incontrovertibile. Non si è invece in presenza di un errore percettivo, ma eventualmente di un errore di giudizio, quando il fatto su cui l'errore è caduto ha costituito oggetto di decisione. Inoltre, per essere rilevante in sede di giudizio di revocazione, l'errore lamentato deve essere stato decisivo, ovvero la decisione deve fondarsi appunto sulla erronea supposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)