Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 23/04/1981 (Rv. 413209 - 01)
SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO; IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE - PERSONALE ESTRANEO ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE, CHIAMATO A FAR PARTE DEGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI ALLA REGIONE SICILIA - RAPPORTO DI LAVORO CON QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONI.*
SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO; IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE - PERSONALE ESTRANEO ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE, CHIAMATO A FAR PARTE DEGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI ALLA REGIONE SICILIA - RAPPORTO DI LAVORO CON QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONI.*
Il personale estraneo all'amministrazione regionale, chiamato a far parte degli uffici di gabinetto degli assessori alla regione Sicilia, si presume normalmente destinato allo svolgimento di compiti esclusivamente inerenti alle esigenze del soggetto investito della carica pubblica, con esclusione di ogni interferenza nell'attivita tipica dell'amministrazione stessa. Tuttavia; ove resti dimostrato che detti estranei abbiano, in realta, svolto compiti inerenti al funzionamento degli uffici amministrativi dello ente, e configurabile l'avvenuto svolgimento, in via meramente di fatto, di un rapporto di lavoro con l'ente stesso, ove gli organi rappresentativi di questo abbiano in qualunque modo manifestato la volonta di accettare le relative prestazioni, restando in tal senso regolate, ai sensi dell'art 2126 cod civ, le conseguenze della nullita derivante dalla violazione dei divieti di assunzione senza concorso (art 9 legge regione siciliana 7 maggio 1958 n 14) del limite numerico fissato per il predetto personale (art 9 legge regionale siciliana 28 agosto 1949 n 53) e del precetto della scelta del medesimo fra i dipendenti dell'amministrazione (art 12 legge regionale siciliana 13 aprile 1959 n 15).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 28/08/1949 num. 53 art. 9, Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 9, Legge Reg. Sicilia 13/04/1959 num. 15 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)