Sez. L, Sentenza n. 4288 del 27/06/1986 (Rv. 447055 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CONTRA LEGEM - DIFETTO DELL'ETÀ MINIMA DEL LAVORATORE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CONTRA LEGEM - DIFETTO DELL'ETÀ MINIMA DEL LAVORATORE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA.*
Ove venga posto in essere un rapporto di lavoro contra legem non avendo il lavoratore il requisito dell'età minima - rapporto che per tale motivo è semplicemente illegale per Mancanza di un presupposto di validità e non già intrinsecamente illecito per l'oggetto o la causa - non di meno si costituisce automaticamente il rapporto assicurativo obbligatorio atteso che la prescrizione del primo comma dell'art. 2126 cod. civ. - secondo cui la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non producono effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione - rende applicabile il primo comma dell'art. 2116 cod. civ., che contempla il cosiddetto principio dell'automatismo delle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie, principio che, nel particolare caso del rapporto di lavoro costituito in violazione della norma sull'età minima di ammissione al lavoro, trova conferma nell'art. 24, primo comma, legge 17 ottobre 1967 n. 977. (V 2434/81, mass n 413209; (V 2341/78, mass n 391737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116 com. 1, Cod. Civ. art. 2126 com. 1, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)