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Sez. 1, Sentenza n. 2602 del 18/03/1994 (Rv. 485791 - 01)

Procedimento civile - Contumacia - Notificazione e comunicazione di atti al contumace | Atti inidonei ad assumere l'efficacia probatoria del riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 n. 1 cod. proc. civ. - Indicazione per la prima volta nei verbali di udienza - Onere di notificare al contumace detti verbali - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485791-01

Procedimento civile - Contumacia - Notificazione e comunicazione di atti al contumace

L'onere di notificare al contumace i verbali in cui si dà atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza (secondo le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 6 giugno 1989, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice), non si estende agli atti inidonei ad assumere l'efficacia probatoria del riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 n. 1 citato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)