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Sez. 3, Sentenza n. 1723 del 09/06/1971 (Rv. 352193 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA SPECIALE - CONFERIMENTO PER UN DETERMINATO GRADO DEL PROCESSO - CONDIZIONI - 'VOLONTA DIVERSÀ - ESTREMI - INTERPRETAZIONE - DOVERE DEL GIUDICE - POTERI DELLA CASSAZIONE - INDAGINI DI FATTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352193-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA SPECIALE - CONFERIMENTO PER UN DETERMINATO GRADO DEL PROCESSO - CONDIZIONI - 'VOLONTA DIVERSÀ - ESTREMI - INTERPRETAZIONE - DOVERE DEL GIUDICE - POTERI DELLA CASSAZIONE - INDAGINI DI FATTO - AMMISSIBILITA.*

L'art 83 cod proc civ, nel disporre che 'la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo quando nell'atto non e espressa volonta diversà presuppone innanzitutto che la procura, apposta in calce od a margine dell'atto di citazione, si riferisca chiaramente al processo dinanzi al giudice adito, e, inoltre, che essa consista in un testo generico (come "delego a rappresentarmi e difendermi" ecc). In ogni altro caso e la 'volonta diversà manifestata in procura a reggerne le sortì la quale diversa volonta - potendo essere espressa con formula univoca ovvero vaga - impone al giudice di interpretarla, al fine di stabilire i limiti del mandato. Tale interpretazione puo essere compiuta dalla Corte di Cassazione, che e anche giudice di fatto in materia di error in procedendo. (nella specie la Corte suprema ha ritenuto, in difformita della decisione della Corte del merito, che con l'espressione contenuta nel testo della procura 'nel presente giudiziò la parte avesse inteso conferire mandato ad litem non solo per il primo ma anche per il secondo grado).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)