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Sez. L, Sentenza n. 9332 del 03/09/1991 (Rv. 473719 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Compenso relativo - Computabilità ai fini del trattamento per le ferie - Condizione - Disciplina ex art. 7 della Convenzione dell'O.I.L. n. 132 del 1970 - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473719-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario

La computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini del trattamento per le ferie presuppone - come la computabilità dello stesso compenso ai fini delle mensilità aggiuntive (nella specie, tredicesima e quattordicesima) - un'apposita previsione della disciplina collettiva applicabile al rapporto, non valendo ad escludere la necessità di tale previsione contrattuale la disposizione dell'art. 7 della convenzione dell'O.I.L. n. 132 del 1970 (resa esecutiva in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 157) sulla parità del trattamento economico per le ferie almeno alla media dei compensi erogati nel periodo di maturazione del diritto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)