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Sez. L, Sentenza n. 9819 del 11/11/1996 (Rv. 500454 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Fisso e continuativo - Computabilità ai fini del compenso per le festività infrasettimanali e le ferie - Esclusione in difetto di previsione contrattuale - Fattispecie relativa all'interpretazione della clausola del contratto collettivo per l'industria metalmeccanica sulle voci retributive computabili ai fini delle ferie.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500454-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Il riferimento dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (modificato dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954) alla normalità della retribuzione globale di fatto giornaliera esclude la computabilità, salva diversa determinazione contrattuale, di ogni elemento straordinario, ancorché corrisposto in modo fisso e continuativo, ai fini della determinazione del compenso per le festività infrasettimanali. Analogamente, neanche la disposizione dell'art. 7 della Convenzione dell'O.I.L. n. 132 del 1970 (resa esecutiva in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 157), facente riferimento, quanto al trattamento economico per ferie, alla media dei compensi erogati nel periodo di maturazione del diritto, comporta, sul piano della normativa legale, la computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini del trattamento per ferie. (Nella specie la S.C. ha annullato per difetto di motivazione la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione dell'incidenza del compenso per straordinario fisso e continuativo sul trattamento economico per le ferie, perché, in relazione alla norma contrattuale collettiva prescrivente, per l'industria metalmeccanica, il riferimento alla retribuzione globale di fatto esclusi i compensi, aventi carattere accidentale, dovuti in ragione di particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo, non aveva indicato le ragioni della riconducibilità a tale limite dei compensi in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)