Sez. 1, Sentenza n. 1765 del 18/03/1982 (Rv. 419617 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - VALORE DELL'IMMOBILE - RIFERIMENTO ALL'ATTO DELL'OCCUPAZIONE - PRESUPPOSTO - COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ CON ATTO AMMINISTRATIVO - COSTITUZIONE CON SENTENZA - ININFLUENZA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - VALORE DELL'IMMOBILE - RIFERIMENTO ALL'ATTO DELL'OCCUPAZIONE - PRESUPPOSTO - COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ CON ATTO AMMINISTRATIVO - COSTITUZIONE CON SENTENZA - ININFLUENZA.*
In tema di Determinazione dell'indennità per servitù coattiva di elettrodotto, l'art. 123 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, nella parte in cui dispone che il valore dell'immobile deve essere riscontrato con riguardo al suo stato all'atto dell'occupazione, si riferisce al caso in cui la servitù medesima venga costituita con provvedimento amministrativo, e non trova applicazione, pertanto, nella diversa ipotesi di Costituzione con sentenza, nella quale il suddetto valore, secondo i principi generali, va individuato al momento della decisione impositiva del vincolo. (Conf 6765/81, mass n 417655).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)