Sez. U, Sentenza n. 1525 del 01/03/1983 (Rv. 426360 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - REALIZZAZIONE O OPERE O INTERVENTI DELLO STATO O DEGLI ENTI PUBBLICI - INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - COSTITUITA MEDIANTE PROCEDIMENTO ABLATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIFFERENZA DEL CALCOLO DELL'INDENNIZZO RISPETTO AL CASO DELLA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO IMPOSTA CON SENTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - REALIZZAZIONE O OPERE O INTERVENTI DELLO STATO O DEGLI ENTI PUBBLICI - INDENNITÀ PER SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - COSTITUITA MEDIANTE PROCEDIMENTO ABLATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIFFERENZA DEL CALCOLO DELL'INDENNIZZO RISPETTO AL CASO DELLA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO IMPOSTA CON SENTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974 n. 247, la quale, con il comma premesso all'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115, convertito nella legge medesima, ha reso operanti le Disposizioni del titolo secondo della legge 22 ottobre 1971 n. 865, (e successive modificazioni) sulla Determinazione dell'indennità espropriativa, con riguardo a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere od interventi dello stato e degli enti pubblici, la Determinazione dell'indennità per servitù di elettrodotto, che venga costituita mediante procedimento ablativo, va effettuata tenendo conto delle modifiche che le suddette Disposizioni introducono alla norma dell'art. 123 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, con la conseguenza che il parametro del valore contemplato da quest'ultima, ed alla cui diminuzione deve essere correlata l'indennità medesima, non va più calcolato alla stregua del prezzo di mercato del bene gravato, ma in base alla sua convenzionale stima agraria prevista dall'art. 16 della citata legge del 1971 (e successive modificazioni). Tale principio manifestamente non pone le indicate norme in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla diversità di calcolo dell'indennizzo rispetto al caso in cui la servitù di elettrodotto venga imposta con sentenza anziché provvedimento amministrativo, tenendo conto dell'obiettiva diversità dell'una e dell'altra situazione, con particolare riguardo al fatto che l'imposizione di servitù con sentenza prescinde dall'accertamento della pubblica utilità dell'opera. (V 1765/82, mass n 419617; (V 1765/82, mass n 419618; (V 5793/81, mass n 416511; (V 4679/81, mass n 415391).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)