Sez. 2, Sentenza n. 2451 del 27/04/1979 (Rv. 398768 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - CONOSCIBILITA DELLE QUESTIONI CONTROVERSE - NECESSITA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - INSUSSISTENZA - LIMITI - FORME E TERMINI IMPOSTI DALLE PARTI A PENA DI NULLITA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - CONOSCIBILITA DELLE QUESTIONI CONTROVERSE - NECESSITA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - INSUSSISTENZA - LIMITI - FORME E TERMINI IMPOSTI DALLE PARTI A PENA DI NULLITA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA.*
Nell'arbitrato irrituale non e possibile invocare il rispetto del "principio del contraddittorio", poiche non si e in presenza di un giudizio, in cui debba essere assicurata la necessaria dialettica delle parti ai fini dell'esposizione delle loro ragioni e della stessa possibilita di rilievo di esse da parte del giudice, ma si pone unicamente un problema di conoscibilita, da parte dell'arbitro, delle questioni controverse, affinche la sua Determinazione non risulti viziata nel suo contenuto (errore essenziale di fatto). Cio non esclude, peraltro, che le parti, nella loro autonomia, possano anche nell'arbitrato libero prescrivere l'adozione di talune forme o il rispetto di dati termini "sotto pena di nullita", nel qual caso le prescrizioni e i termini operano come elementi limitativi dei poteri dell'arbitro, con la conseguenza che l'eventuale Determinazione emessa senza l'adempimento delle prescrizioni o l'osservanza dei termini stabiliti deve considerarsi inefficace, e cioe non vincolante per le parti, perche compiuta fuori dei limiti predetti. (V 3298/74, mass n 371823).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)