Sez. 2, Sentenza n. 3032 del 15/03/1995 (Rv. 491176 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Arbitrato irrituale - Produzione documenti, memorie e repliche - Assegnazione di termine ex art. 816 terzo comma cod. proc. civ. - Prescrizione a pena di nullità - Esclusione.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
La norma di cui all'art. 816, terzo comma, cod. proc. civ. - la quale impone agli arbitri, anche se autorizzati a decidere secondo equità e senza il rispetto delle regole processuali, di assegnazione in ogni caso alle parti termini per produrre documenti e memorie e per esporre le loro repliche, al fine dell'osservanza del principio del contraddittorio - non è prescritta del pari a pena di nullità nell'arbitrato irrituale. In questo, infatti, tale inderogabile principio va inteso e seguito in relazione al contenuto della pronunzia arbitrale voluta dai compromittenti: non vi si articola, quindi, necessariamente in forme rigorose e in fasi progressive regolate dall'arbitro mediante prefissione di termini, nemmeno per quanto attiene al potere delle parti di presentare documenti e memorie e di esporre repliche, essendo sufficiente che la loro attività assertiva e deduttiva si sia potuta esplicare, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dall'arbitro per la sua pronunzia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)