Sez. 2, Sentenza n. 15745 del 03/07/2009 (Rv. 608756 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Conseguenze - Mero errore materiale emendabile con provvedimento di rettificazione - Configurabilità - Esclusione - Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello viziata - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore non è configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, invece, un vero e proprio vizio della pronuncia per violazione del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 93 stesso codice, suscettibile, qualora il vizio riguardi la sentenza d'appello, di denuncia per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)