Sez. 3, Sentenza n. 2736 del 25/02/2002 (Rv. 552514 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Conseguenze - Mero errore materiale emendabile con provvedimento di rettificazione - Configurabilità - Esclusione - Impugnazione della sentenza " in parte qua" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non è configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, invece, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 93 stesso codice, suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell'impugnazione, "in parte qua", della sentenza viziata (nella specie, trattandosi di omissione da parte del giudice d'appello, mediante ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)