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Sez. 3, Sentenza n. 3564 del 15/07/1978 (Rv. 393065 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA - TACITA - DIFESA DELLA PARTE NEL MERITO E MANCATA RIPROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN PRIMO GRADO - RINUNZIA TACITA ALLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITA - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DELLA PREDETTA ECCEZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393065-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA - TACITA - DIFESA DELLA PARTE NEL MERITO E MANCATA RIPROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN PRIMO GRADO - RINUNZIA TACITA ALLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITA - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DELLA PREDETTA ECCEZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Sussiste la rinunzia tacita alla prescrizione qualora la parte, oltre a difendersi nel merito, non abbia riproposto l'eccezione di prescrizione in Sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado. In questa ipotesi, pertanto, in considerazione degli effetti sostanziali di tale rinunzia, l'eccezione di prescrizione non puo piu essere proposta in appello. (V 3617/74, mass n 372130; (V 3733/71, mass n 355533; (V 3450/71, mass n 355052).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)