Sez. 3, Sentenza n. 3733 del 21/12/1971 (Rv. 355533 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - TACITA - CONDOTTA PROCESSUALE - CONDIZIONI - DIFESA SOLO NEL MERITO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - PROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - TACITA - CONDOTTA PROCESSUALE - CONDIZIONI - DIFESA SOLO NEL MERITO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - PROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita la univoca volonta di non sollevare la relativa eccezione. L'essersi difeso nel giudizio di primo grado sul merito della causa senza eccepire la prescrizione non integra di per se stesso un fatto univoco, incompatibile con la volonta di sollevare tale eccezione, la quale, pertanto, puo essere dedotta per la prima volta in appello. (V 1906'70, mass n 347908; 467'68, mass n 331502; 614'66, mass n 321220, 614'65; 1099'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)