Sez. L, Sentenza n. 4922 del 05/06/1987 (Rv. 453546 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SPECIFICA RICHIESTA DELLA PARTE VITTORIOSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RINUNCIA DI DETTA PARTE O DI UN SUO DIFENSORE MUNITO DI MANDATO SPECIALE - OSTACOLO ALLA CONDANNA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD OMESSA PRONUNCIA DI CONDANNA ALLE SPESE PER DIFETTO DI RICHIESTA DELLA PARTE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SPECIFICA RICHIESTA DELLA PARTE VITTORIOSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RINUNCIA DI DETTA PARTE O DI UN SUO DIFENSORE MUNITO DI MANDATO SPECIALE - OSTACOLO ALLA CONDANNA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD OMESSA PRONUNCIA DI CONDANNA ALLE SPESE PER DIFETTO DI RICHIESTA DELLA PARTE.*
La condanna al pagamento delle spese processuali che costituisce una conseguenza legale della decisione della lite in relazione alla soccombenza della parte, prescinde da una specifica richiesta della parte vittoriosa e trova ostacolo solo nella dichiarazione di rinuncia proveniente dalla medesima o da un suo difensore munito di mandato speciale. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale, nel dichiarare improcedibile l'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado, aveva omesso di condannare quest'ultima al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio sull'erroneo rilievo che mancava una richiesta in tal senso della parte appellata). (V 4489/84, mass n 436384).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)