Sez. U, Sentenza n. 4489 del 28/07/1984 (Rv. 436384 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA - CARATTERE OSTATIVO - CONDIZIONI - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA - CARATTERE OSTATIVO - CONDIZIONI - LIMITI.*
La condanna al pagamento delle spese processuali, che consegue alla soccombenza e prescinde da una specifica richiesta della parte vittoriosa, trova ostacolo nella dichiarazione di rinuncia, purché essa provenga dalla parte medesima o dal difensore munito di mandato speciale, e non anche, pertanto, dal difensore munito della sola procura alla lite, salvo che si dichiari antistatario. (V 2485/78, mass n 391856; (V 3053/68, mass n 335921).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)